Nel procedimento di riesame, il diritto di visionare gli atti di indagine è assolutamente garantito nei tre giorni anteriori all’udienza di riesame, mentre il diritto a riceve copia degli atti visionati è subordinato all’indicazione degli atti cui il difensore è interessato, ai tempi di estrazione delle copie e al pagamento dei diritti di cancelleria.
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