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Nel procedimento di riesame, il diritto di difesa ad esaminare gli atti si esercita mediante il materiale accesso alla cancelleria del Tribunale: Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 5 aprile 2016, n. 16387 – Pres. Gentile; Rel. D’Arrigo

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 5, 2016, págs. 152-154
  • Idioma: italiano
  • Enlaces
  • Resumen
    • Nel procedimento di riesame, il diritto di visionare gli atti di indagine è assolutamente garantito nei tre giorni anteriori all’udienza di riesame, mentre il diritto a riceve copia degli atti visionati è subordinato all’indicazione degli atti cui il difensore è interessato, ai tempi di estrazione delle copie e al pagamento dei diritti di cancelleria.


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