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Protección de derechos fundamentales y control incidental de constitucionalidad: Italia y España

  • Autores: Silvia Romboli
  • Directores de la Tesis: Paolo Passaglia (dir. tes.), Francisco Javier Pérez Royo (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Sevilla ( España ) en 2016
  • Idioma: español
  • Número de páginas: 448
  • Tribunal Calificador de la Tesis: José María Morales Arroyo (presid.), Blanca Rodríguez Ruiz (secret.), Angioletta Sperti (voc.), Saulle Panizza (voc.), Luis María López Guerra (voc.)
  • Materias:
  • Enlaces
    • Tesis en acceso abierto en: Idus
  • Resumen
    • La finalità della tesi è quella di indagare circa il livello di tutela dei diritti fondamentali realizzato attraverso il giudizio sulle leggi attivato con la via incidentale, vale a dire da un giudice nell’ambito di un giudizio secondo il principio della pregiudizialità.

      La ricerca è stata svolta con riguardo a due diverse esperienze, quella italiana della Corte costituzionale e quella spagnola del Tribunal constitucional, in ragione di elementi di analogia e di differenziazione, che possono rendere la comparazione per più versi significativa.

      Una tesi pertanto in materia di giustizia costituzionale, rispetto alla quale due sono stati i temi su cui abbiamo concentrato l’attenzione: quello della tutela dei diritti fondamentali, da un lato e quello di un tipo di procedimento costituzionale, quello appunto in via incidentale, dall’altro.

      Tali elementi ci hanno indotto a considerare utile un’analisi svolta sulla giurisprudenza costituzionale allo scopo di comparare i risultati cui giungono, nel garantire i diritti fondamentali, i due Giudici costituzionali attraverso il medesimo strumento del giudizio in via incidentale sulle leggi.

      A tal fine abbiamo ritenuto preferibile, in quanto più efficace, procedere ad una comparazione sui singoli aspetti presi in considerazione, anziché contrapporre, in capitoli separati, l’esperienza italiana e quella spagnola.

      Per iniziare abbiamo proceduto ad una ricostruzione storica delle scelte operate dal Costituente prima e dal legislatore di attuazione successivamente, in ordine al sistema di giustizia costituzionale più idoneo a garantire la superiorità della Costituzione sulla legge e quindi la garanzia dei diritti fondamentali in essa previsti.

      Particolare attenzione è stata posta, nella ricostruzione, a quelle scelte che più esprimono la “dimensione oggettiva” della giustizia costituzionale e di quelle che, al contrario, possono sembrare colorare la stessa in una “dimensione soggettiva”.

      In considerazione della loro importanza, per le ragioni prima segnalate, abbiamo ricostruito le ragioni che hanno portato alla individuazione delle specifiche vie di accesso al Giudice costituzionale e dei soggetti legittimati a ricorrere.

      Abbiamo altresì proceduto ad una verifica dell’importanza che il Giudice costituzionale ha attribuito alle regole del processo costituzionale ed al reale rispetto delle medesime, nella convinzione che ciò sia un chiaro sintomo della natura giurisdizionale e non politica del giudizio costituzionale e quindi dell’attenzione alla tutela delle posizioni soggettive coinvolte.

      La nostra indagine sul campo della giurisprudenza costituzionale ha iteso, come detto, verificare il livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dalla via incidentale ed allo scopo abbiamo creduto opportuno raggruppare i diversi momenti maggiormente qualificanti attorno a tre figure principali del processo costituzionale.

      In proposito abbiamo pensato al giudice comune, alle parti dei giudizi nell’ambito del quale la questione di costituzionalità viene sollevata ed infine alla Corte costituzionale. Ad ognuno di questi aspetti abbiamo dedicato un apposito capitolo della tesi.

      Attorno alla figura del giudice abbiamo portato la nostra attenzione a tutti quei problemi che sorgono nella fase del giudizio costituzionale normalmente indicata come “la fase davanti al giudice a quo”, partendo proprio dalla nozione accolta di “giudice” e di “giudizio”, al fine di verificare se viene adottato quella tradizionale derivante dalle norme dell’ordinamento giudiziario oppure se sia stata creata da parte della giurisprudenza costituzionale una figura autonoma, valida solo per il giudizio costituzionale.

      Abbiamo poi analizzato il tipo di interpretazione seguito in ordine alle condizioni richieste per la valida instaurazione del giudizio costituzionale e dedicato specifica attenzione al requisito della rilevanza, la quale segna, come noto, il momento di contatto tra il procedimento comune, e gli interessi ivi fatti valere, ed il giudizio costituzionale.

      Abbiamo infine verificato, tra gli atti aventi forza di legge, quali di essi (ad esempio il decreto legge, le leggi di interpretazione autentica o le leggi-provvedimento) abbiamo determinato, per le loro peculiari caratteristiche, problemi per la tutela effettiva dei diritti fondamentali.

      Intorno alla figura della parte privata abbiamo invece ricostruito i problemi attinenti al contraddittorio che viene effettivamente realizzato sulla questione di costituzionalità della legge, sia nella fase che si svolge davanti al giudice a quo, sia in quella davanti al Giudice costituzionale.

      Soprattutto da verificare è stata la seconda delle due fasi, in quanto l’attenzione al contraddittorio ed al rispetto delle regole che tendono a garantire la presenza dei soggetti espressamente legittimati dalla legge, è all’evidenza sintomo della considerazione in cui il Giudice costituzionale tiene i diritti coinvolti nel giudizio principale.

      Abbiamo poi verificare i poteri riconosciuti e quelli effettivamente esercitati dalle parti dei giudizi a quibus e pertanto il ruolo da esse svolto, se essenzialmente a tutela dei propri diritti oppure nell’interesse generale, in una posizione cioè di “amici curiae”.

      Una specifica attenzione è stata infine rivolta alla posizione assunta dalla giurisprudenza costituzionale in relazione alla possibile presenza nel giudizio costituzionale di soggetti “terzi”, differenti cioè dalle parti espressamente legittimate, per ricostruire le ragioni in base alle quali il Giudice costituzionale ha ritenuto di doverli ammettere oppure invece ha negato la loro presenza.

      La terza figura, come detto, è quella del Giudice costituzionale ed i problemi che abbiamo affrontato sono stati pertanto quelli relativi alla parte finale del processo costituzionale ed alla tipologia delle decisioni adottate.

      Particolare attenzione è stata dedicata, per la efficacia da questa prodotta nell’ordinamento, alla pronuncia di illegittimità costituzionale, dal momento che gli effetti demolitori da essa prodotti possono determinare una situazione in certi casi di maggiore sofferenza rispetto a quella cui si intende porre rimedio. Scopo era quello, in altri termini, di esaminare in quali casi ed in che limiti il Giudice costituzionale ha voluto privilegiare il dialogo con il legislatore, trascurando gli interessi presenti nel giudizio a quo.

      Nella tipologia delle pronunce abbiamo poi analizzato quei tipi di pronuncia (ad esempio le sentenze interpretative di rigetto o le sentenze manipolative) attraverso le quali il Giudice costituzionale intende, nelle condizioni del momento, raggiungere il maggior risultato possibile per la tutela dei diritti, allo scopo di verificare se tali effetti siano in realtà effettivamente raggiunti.

      Negli ultimi anni è risultato evidente come la tutela dei diritti fondamentali non possa essere considerata una specifica competenza degli stati, ma come sia da ritenere ormai il risultato di una attività che si realizza a diversi livelli (la c.d. tutela multilivello dei diritti), nazionali e sovranazionali.

      In considerazione di ciò è stato dedicato un capitolo finale specificamente ad una comparazione tra la pregiudizialità costituzionale e lo stesso meccanismo di sospensione del giudizio in attesa della soluzione di un problema rilevante per la conclusione del processo in corso, seguito per il rinvio interpretativo davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea e previsto dal Protocollo n. 16 allegato alla Cedu per la richiesta di pareri alla Corte europea dei diritti dell’uomo in ordine alla interpretazione dei diritti e delle libertà previsti dalla Cedu.

      A tal fine si è proceduto ad un esame del funzionamento delle pregiudizialità eurounitaria e comunitaria, attraverso i criteri e le tematiche già utilizzate per la pregiudizialità costituzionale, vale a dire la nozione di giudice o di soggetto legittimato, le condizioni per l’esercizio, l’oggetto del rinvio, il contraddittorio davanti al giudice a quo ed alla Corte, la decisione e l’efficacia della stessa.

      Abbiamo altresì dedicato attenzione ad alcune conseguenze derivanti dall’espandersi della tutela multilivello e del metodo del “dialogo” tra i giudici al fine della maggiore tutela dei diritti fondamentali ed in particolare ai riflessi che tutto ciò ha prodotto sul modo di operare del giudice nazionale nella sua attività di garante attraverso lo strumento del giudizio incidentale sulle leggi.

      Abbiamo in tal senso prestato attenzione al fenomeno denominato della “doppia pregiudizialità”, che viene a realizzarsi nel caso in cui il giudice si trovi a poter contemporaneamente rimettere la questione di costituzionalità al Giudice costituzionale ed effettuare un rinvio interpretativo alla Corte di giustizia oppure a richiedere un parere alla Corte europea.

      Interessante è stata la verifica di quale sia stato in proposito l’atteggiamento tenuto nelle due esperienze prese in considerazione e delle ragioni in base alle quali si sia ritenuto di considerare prioritaria l’una o l’altra richiesta.

      Un secondo aspetto che è stato analizzato è invece quello relativo al possibile utilizzo degli strumenti di garanzia allo scopo di denunciare la violazione di un diritto fondamentale da parte di un atto normativo dell’Unione europea, chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità della legge per la parte in cui ha introdotto nel nostro ordinamento la disposizione censurata.

      Il tema risulta strettamente connesso alla possibilità, da parte del Giudice costituzionale, di far valere i c.d. controlimiti, rispetto alla quale di recente si sono presentati in Spagna ed in Italia due casi (rispettivamente Melloni e Taricco) che riteniamo sia molto utile esaminare nei contenuti e confrontare nelle soluzioni.


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