Among the innovations introduced by the “Cartabia” reform, it is remarkable the inclusion in the art. 442 c.p.p. of paragraph 2-bis, which provides for the further reduction of one sixth of the sentence imposed following the giudizio abbreviato the case of acquiescence of the accused to the first degree conviction. The functional competence to apply the new reduction has been attributed to the execution judge, but without defining limits and forms of this judicial power. Regulatory gaps inevitably generate interpretative questions, some of which, however, seem to be solvable through a systematic reading of the provisions, also with the aim of clearing the field of any doubts of constitutional legitimacy.
Tra le innovazioni introdotte dalla riforma “Cartabia”, va annoverato l’inserimento, nel corpo dell’art. 442 c.p.p., del comma 2-bis, che prevede l’ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata all’esito del giudizio abbreviato nel caso di acquiescenza dell’imputato alla sentenza di condanna di primo grado. La competenza funzionale ad applicare la nuova diminuente è stata attribuita al giudice dell’esecuzione, ma senza definire i limiti e le forme di esercizio di tale potere decisorio. I vuoti di disciplina inevitabilmente generano questioni interpretative, alcune delle quali, però, sembrano risolvibili attraverso una lettura sistematica delle norme di riferimento, anche al fine di sgombrare il campo da qualunque dubbio di legittimità costituzionale.
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