L’a. analizza le disposizioni della direttiva copyright nel mercato unico digitale (direttiva (UE) 2019/790:CDSMD) relative alla c.d. eccezione diText and Data Miningal fine di stabilire se per consentire le attivitàtecniche implicate dalle operazioni di “estrazione di testi e di dati” (TDM) ci sia sempre e necessariamentebisogno o di una eccezione o di una licenza come contemplato dagli artt. 3 e 4 CDSMD. Sulla base diuna interpretazione in linea con la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europeasulla nozione di riproduzione (in particolare il casoPelham), l’a. argomenta per la conclusione negativa,affermando che la riproduzione di dati leggibili solo dagli elaboratori (machine readable data) non comportaun’attività di riproduzione o di estrazione riservata dai diritti menzionati negli artt. 3 e 4 CDSMD. L’a.osserva dunque che le attività di analisi automatizzata di testi e di dati in formato digitale (ossia le attivitàdi TDM, secondo la relativa definizione), avendo ad oggetto normalmente dati leggibili solo dagli elaboratorinon comportano nemmeno ordinariamente un problema di interferenza con i diritti considerati dagli artt. 3 e4 della direttiva (UE) 2019/790. L’a. ulteriormente argomenta che nel diritto della UE i “dati” non formanooggetto dei diritti di riproduzione ed estrazione menzionati nella direttiva in commento né di altri diritti diproprietà intellettuale. Su queste basi, l’a. conclude affermando l’inesistenza di un diritto esclusivo di TDM
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