Il contributo intende approfondire un particolare aspetto del fenomeno migratorio ovvero quel che resta giuridicamente al di fuori dello status di rifugiato, così come definito dal diritto internazionale. Il riferimento è in generale alla nozione di “migrante” a quelle tipologie dello stesso che, per diverse ragioni, non rientrano nei requisiti previsti per la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Alla figura del migrante manca sostanzialmente, rispetto al rifugiato come inquadrato dalla relativa Convenzione di Ginevra del 1951 (e del suo Protocollo del 1967), il “giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche”. Tale condizione si riferisce sia al cittadino di uno Stato che, appunto, non può garantire adeguata protezione nelle suddette situazioni, sia all’apolide in riferimento allo Stato dove egli ha vissuto abitualmente. Nei casi in cui una persona (cittadina o apolide) non possa essere riconosciuta come rifugiato, ma sia comunque a rischio di persecuzioni o torture nel paese d’origine, può accedere in casi particolari ad altri tipi di protezione. I requisiti previsti dall’art. 1 della Convenzione devono essere tutti presenti allo stesso momento e non ne sono richiesti altri, né sono necessari atti formale da parte dello Stato o altri enti, che hanno effetti meramente dichiarativi. Essendo, tuttavia, il presente lavoro incentrato solo sulla questione relativa ai migranti e alle loro motivazioni che non siano dovute a persecuzioni, torture o guerre, non ci si soffermerà oltre, se non con dovuti accenni, su altre figure come rifugiati o richiedenti asilo.
The contribution aims to explore a particular aspect of the migration phenomenon, namely, that which remains legally outside the refugee status, as defined by international law. The reference is generally to the notion of "migrant" to those types of the same that, for various reasons, do not fall under the requirements for the protection of refugees and asylum seekers. The figure of the migrant essentially lacks, compared to the refugee as framed by the relevant 1951 Geneva Convention (and its 1967 Protocol), the "justified fear of being persecuted for his race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion." This condition refers both to the citizen of a state that, precisely, cannot provide adequate protection in the above situations, and to the stateless person with reference to the state where he or she habitually lived. In cases where a person (citizen or stateless person) cannot be recognized as a refugee, but is nevertheless at risk of persecution or torture in his or her country of origin, he or she can access other types of protection in special cases. The requirements of Article 1 of the Convention must all be present at the same time and no others are required, nor are formal acts by the state or other entities, which have merely declaratory effects. Since, however, the present work focuses so
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