Giuristi romani di diverse epoche si sono confrontati con la condizione dei liberti durante il compimento delle prestazioni lavorative: Nerazio, 1 resp. D. 38.1.50 è indicativo a tale proposito. Il principium è stato spesso tradotto in modo ambiguo, ma va inteso nel senso di assicurare una sufficiente libertà di scelta nell’editio operarum. Il § 1 estende anche ad altre categorie non precisate di lavoratori i diritti dei liberti riguardanti gli alimenti e la cura del corpo durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Roman jurists of various periods discussed about the situation of the liberti in performing works: Neratius, 1 resp. D. 38.1.50 is indicative in this regard. The principium had been often translated in an ambiguous manner, but it’s to be understood in the way of guaranteeing enough freedom of choice in editio operarum. The § 1 applies to other undefined classes of workers the rights of the liberti regarding food and care of body during the performances.
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