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Resumen de Profili di diritto intertemporale della nuova disciplina del leasing finanziario (l. 24 agosto 2017, n. 124)

Camillo Patriarca

  • English

    The essay analyzes the judgment of Sezioni Unite relating to transitional system of new rules on financial leasing. From this point of view, the note identifies the juridical issue dealt with (whether new rules on financial leasing can apply to leasing contracts signed before l. 124/2017 came in force); the comment points out the argumentations followed by Cassazione (the law is normally non-retroactive; the leasing is a long-termcontract; if the leasing is in force at law’s entry into force, new rules apply to contract; if not, new rules cannot apply and old rules must apply). The essay verifies whether these argumentations are correct (leasing is a long-term contract and, as so, it’s able to be ruled by new law, aside from the solution given to other kinds of contracts). The note deals with some corollaries of law’s principle identified by Sezioni Unite (voidcontract terms not complying with new rules; sec. 72 quater l. fall. cannot apply to leasing not in force at filing for bankruptcy; which are the limits on contractual freedom of lessor deriving from new rules; the bankruptcy-related law of leasing).

  • italiano

    La nota alla sentenza analizza la decisione delle Sezioni Unite relativa al regime intertemporale della nuova disciplina del leasing. Da questo punto di vista, il lavoro identifica il quesito di diritto risolto (se ai contratti anteriori alla entrata in vigore della l. 124/2017 possa applicarsi la nuova disciplina generale del leasing); espone l’iter argomentativo seguito dalla Cassazione (la legge è normalmente irretroattiva; il leasing è un contratto di durata; se ancora in corso alla data di entrata in vigore, il contratto soggiace alla nuova disciplina; se già risolto, l’interprete non potrà, invece, estendere quella disciplina e dovrà fare riferimento alla previgente disciplina). La nota verifica la correttezza di tali argomentazioni (in particolare, il leasing è suscettibile di essere soggetto alla nuova disciplina in quanto si tratta di un rapporto di durata, a prescindere dal criteriovalido in termini generali). Vengono, poi, individuati alcuni corollari del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (nullità delle clausole difformi; impossibilità di applicare ai contratti di leasing già risolti anche l’art. 72 quater l. fall.; conseguenze del principio di diritto sulle clausole normalmente impiegate dalle imprese di leasing; il trattamento del contratto nel fallimento).


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