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L’utilizzo, nel procedimento disciplinare a carico di un magistrato, di intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di un procedimento penale a suo carico, contrasta con il diritto al rispetto della vita privata

  • Autores: Alessio Scarcella
  • Localización: Cassazione penale, ISSN 1125-856X, Vol. 61, Nº. 7-8, 2021, págs. 2593-2604
  • Idioma: italiano
  • Títulos paralelos:
    • The use, in the disciplinary proceedings against a judge, of wiretaps ordered as part of a criminal proceedings against the same judge, contrasts with the right to respect for private life
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • italiano

      Nel caso in esame la Corte EDU ha ritenuto, all’unanimità, violato l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), rilevando che gli elementi acquisiti attraverso l’intercettazione delle conversazioni telefoniche del giudice nel contesto di un’indagine giudiziaria penale a suo carico, erano stati utilizzati anche nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. A tal proposito, la Corte di Strasburgo ha ribadito che già in altro precedente (caso Karabeyoğlu c. Turchia) la medesima Corte aveva affermato che l’uso di tali dati al di fuori dello scopo per il quale erano stati raccolti non era conforme al diritto nazionale. Il caso era stato originato dall’irrogazione ad un giudice di una sanzione disciplinare (trasferimento), deciso dal Consiglio dei giudici e dei procuratori (l’organo di autogoverno previsto dall’ordinamento turco, omologo al nostro CSM), in considerazione delle dichiarazioni e delle critiche che egli aveva fatto ai media su alcuni importanti casi giudiziari. All’epoca dei fatti il ricorrente era anche il presidente di Yarsav, un’associazione di giudici e pubblici ministeri. La Corte ha ritenuto che l’interferenza non potesse dirsi “conforme alla legge” in base al disposto dell’art. 8, § 2, CEDU, osservando come il Governo non avesse addotto alcun fatto, elemento o argomento che potesse condurre ad una conclusione diversa da quella assunta in tale precedente.

    • English

      In the case of Eminağaoğlu v. Turkey, the ECHR – Second section held, unanimously, that the Turkish judicial authorities violated a Turkish citizen’s right to respect for private and family life (Article 8 ECHR). The Court noted that intelligence gleaned through the tapping of Mr Eminağaoğlu’s telephone in the context of a judicial investigation had also been used in the context of the disciplinary proceedings against him. In Karabeyoğlu v. Turkey it had found that the use of such data outside the purpose for which they had been collected did not comply with national law. The Court held that the interference could not be said to be “in accordance with the law” under the provisions of art. 8 § 2 of the ECHR, observing how the Government had not adduced any fact, element or argument that could lead to a conclusion other than that assumed in that precedent.


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