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Sul bilanciamento operato dalla Corte di Strasburgo fra l’interesse generale alla protezione dell’ambiente e del paesaggio e l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo quando l’immobile costituisca l’unica abitazione del propietario

  • Autores: Alessio Scarcella
  • Localización: Cassazione penale, ISSN 1125-856X, Vol. 61, Nº. 1, 2021, págs. 359-366
  • Idioma: italiano
  • Títulos paralelos:
    • It is not an obstacle to the demolition of an unauthorized building the fact that this is the only home of the owner nor the personal conditions of the latter: : the general interest in protecting the environment and the landscape prevails over the right to housing
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • italiano

      Nel caso Kaminskas c. Lituania, la Corte EDU ha escluso, all’unanimità, che le autorità giudiziarie lituane avessero violato il diritto all’abitazione, previsto dall’art. 8 CEDU. Il caso era stato originato dalla denuncia di un uomo il quale si era lamentato per aver ricevuto l’ordine di demolire un’abitazione che aveva costruito illegalmente su un’area forestale. Il ricorrente lamentava che l’ordine di demolizione aveva violato il suo diritto al rispetto della propria casa ed era quindi contrario all’articolo 8 della Convenzione. Egli aveva sostenuto che quella era la sua unica casa e che, a causa della vecchiaia, delle cattive condizioni di salute e del basso reddito, non era in grado di reperire una diversa abitazione. Aveva anche sostenuto che né lui né la moglie avevano altre abitazioni di proprietà che fossero adatte per viverci o che potevano essere vendute ricavando un prezzo idoneo a consentire loro di acquistare una nuova casa nella zona in cui avevano vissuto. La Corte EDU, pur dimostrandosi consapevole della difficile situazione del ricorrente in considerazione della sua età avanzata, delle cattive condizioni di salute e del basso reddito, ha tuttavia evidenziato come i giudici lituani avessero comparato gli interessi del ricorrente rispetto all’interesse generale per la conservazione delle foreste e dell’ambiente, e considerato che né l’età del ricorrente né le altre circostanze personali potevano avere un peso determinante, in considerazione del fatto che egli aveva consapevolmente costruito l’abitazione in un’area protetta senza alcuna autorizzazione. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le autorità nazionali avessero correttamente valutato tutte le circostanze pertinenti e affrontato adeguatamente gli argomenti del ricorrente circa la sua situazione individuale, essendosi egli appellato – come sovente avviene anche nelle impugnazioni proposte davanti ai giudici italiani – al noto caso Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria. La Corte EDU ha quindi escluso che lo Stato avesse oltrepassato il margine di discrezionalità accordatogli dall’art. 8 della Convenzione

    • English

      In the case of Kaminskas v. Lithuania, the ECHR – Second section, unanimously, ruled out that the Lithuanian judicial authorities had violated the right to housing, provided by article 8 ECHR. The case originated by the request of a man who complained about having received the order to demolish a house that he had illegally built on a forest area. The applicant complained that the demolition order violated his right to respect of his home and was therefore contrary to Article 8 of the Convention. He argued that this was his only home and that due to old age, poor health and low income, he was unable to find a different house. He also argued that neither he nor his wife had any other houses of their own that were suitable for living in or that could be sold for a price that would allow them to buy a new house in the area where they lived. The ECHR, while being aware of the applicant’s difficult situation in view of his advanced age, poor health and low income, nevertheless pointed out that the Lithuanian judges compared the applicant’s interests with the general interest in conservation of forests and the environment, and considered that neither the applicant’s age nor other personal circumstances could have a decisive influence, in view of the fact that he had knowingly built the house in a protected area without any authorization. Consequently, the ECHR found that the national authorities correctly assessed all the relevant circumstances and adequately addressed the applicant’s arguments concerning his individual situation, which he appealed – as is often the case also in appeals brought before the Italian courts – the well-known case of Ivanova and Cherkezov v. Bulgaria. The ECHR therefore ruled out that the State had exceeded the margin of discretion accorded it by Article 8 of the Convention


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