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Resumen de Corte costituzionale

Francesca Proia

  • La Corte conferma l’operatività del sistema del sindacato giurisdizionale predibattimentale introdotto con la sentenza n. 169 del 2003 e dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale (Corte Cost., sent. 21 giugno 2021, n. 127) La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, è stata chiamata a pronunciarsi sull’operatività del sistema del sindacato giurisdizionale predibattimentale nell’ambito del giudizio abbreviato condizionato.

    La vicenda trae origine dalla riproposizione, in sede di trattazione delle questioni preliminari all’apertura del dibattimento, della domanda di rito abbreviato condizionato da parte di un imputato al quale la stessa era stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari poiché l’integrazione probatoria richiesta era stata ritenuta incompatibile con le caratteristiche del rito.

    Nello specifico, il giudice remittente ha ritenuto di non poter riconoscere all’imputato tale facoltà perché le modifiche intervenute sul comma 6 dell’art. 438 c.p.p. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b) della l. 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo) e, di conseguenza, sull’art. 458, comma 2, c.p.p. che implicitamente richiama la prima disposizione, non permetterebbero più il sindacato pre-dibattimentale sulle decisioni assunte nel corso dell’udienza preliminare o dopo la notifica del decreto di giudizio immediato in relazione alla richiesta di rito abbreviato condizionato, come introdotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2003.

    Ciò, a parere del giudice a quo, contrasterebbe sia con il diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., costituendo la richiesta del rito speciale una delle sue possibili forme di esercizio, sia con i criteri di economia processuale, propri dei riti alternativi e conformi ai principi di cui all’art. 111 Cost.

    La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni, sottolineando in particolar modo l’erroneo presupposto interpretativo che ha mosso il giudice remittente: l’esistenza di una lacuna in realtà [continua ..]


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