La Corte di cassazione si è pronunciata su uno degli effetti della ricusazione: la validità degli atti emessi dal giudice successivamente ricusato. In virtù del principio fondamentale di terzietà ed imparzialità del giudice, l’individuazione degli atti che conservano efficacia deve essere competenza dell’organo chiamato a decidere sulla ricusazione, così da rendere quest’ultimo giudizio incidentale al fine di valutare il “grado di compromissione” del giudice. Se l’ordinanza che decide sulla ricusazione non dovesse pronunciarsi circa la validità degli atti, è ammesso il ricorso per Cassazione, ex art. 611 c.p.p.
The Corte di Cassazione ruled on one of the effects of the recusal: the legal soundness of the acts issued by the judge subsequently recused. By virtue of the fundamental principle of impartiality and impartiality of the judge, the identification of the acts that remain effective must be in the jurisdiction of the authority called to decide on the recusal, so as to make the latter judgment incidental in order to evaluate the judge's "compromise degree". If the ordinance that decides on the recusal does not rule on the acts's validity, an appeal to the Corte di Cassazione is allowed, ex art. 611 c.p.p.
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