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Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un conto cointestato. Sui presupposti della misura e sulla tutela del terzo estraneo al reato

  • Autores: Filippo Lombardi
  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 2, 2021
  • Idioma: italiano
  • Títulos paralelos:
    • Preventive seizure for confiscation purposes on a co-titled bank account. About this preventive measure requirements and on the tutelage of the third party not involved in the crime
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • English

      The Court of cassation deals with the debated requirements of the preventive seizure, in particular the fumus commissi delicti and the proportionality of the measure; further, with innovative considerations, the Court states that the preventive seizure oriented to confiscation on a co-titled bank account applies to the whole amount of money only if it is totally property of the inquired, otherwise it can only cover his portion. This essay will analyze the judgement, which is partially conservative, because it doesn’t allow to extend to preventive seizure the requirement of the guilt evidence; and partially innovative, because it sets a tutelage for the third party which partially owns the sum of money and is not involved in the crime; the prosecutor has the burden of proof about which amount of money is directly referred to the inquired, and that is liable to being seized

    • italiano

      La Corte di Cassazione affronta il tema dei dibattuti presupposti operativi del sequestro preventivo, in particolare del fumus commissi delicti e del principio di proporzione; inoltre, innovando rispetto ad un diverso orientamento più restrittivo, statuisce nel senso che il sequestro preventivo orientato alla confisca su un conto bancario cointestato al terzo estraneo può avere ad oggetto l’intero conto solo se il pubblico ministero abbia dimostrato l’esclusiva riferibilità delle somme all’indagato, mentre, in caso contrario, potrà avere ad oggetto esclusivamente la quota a lui appartenente Il commento analizzerà la decisione, la quale appare da un lato di ispirazione conservatrice, laddove non consente di estendere alla misura reale in parola il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; e dall’altro di apertura innovatrice, sotto il profilo della tutela del terzo estraneo al reato e contitolare, assieme all’indagato, dei beni sequestrabili, laddove la suprema Corte impone al pubblico ministero di provare, ai fini del sequestro totalitario, l’esclusiva riferibilità delle somme di denaro all’indagato, residuando altrimenti la sequestrabilità della sola quota che rientri nella sua titolarità


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