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Il diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la necessità di una maggiore tutela dello stesso a livello nazionale.

  • Autores: Angelo Viglianisi Ferraro
  • Localización: Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), ISSN-e 2175-2168, Vol. 12, Nº. 3, 2020 (Ejemplar dedicado a: Setembro/Dezembro), págs. 335-349
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • L’articolo si concentra sullo sviluppo e il trattamento del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). Uno dei temi più complessi e controversi relativi al diritto di proprietà ha riguardato proprio la possibilità di includere quest’ultimo tra i diritti umani. Considerando la scelta operata da tutte le moderne Carte dei diritti, la questione sembra ormai risolta. Il vero problema è identificare i precisi obblighi esistenti in capo agli Stati nei confronti del diritto in esame. Nonostante la loro importanza nel garantire alcuni interessi supremi della persona, a distanza di 70 anni dalla firma della CEDU, ci sono ancora molti dubbi sul ruolo che la Convenzione europea e il diritto di proprietà dovrebbero avere in Italia. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.


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