L’art. 673 c.p.p., prendendo in considerazione, quale causa di revoca della sentenza, solo l’abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, non opera con riferimento alle modifiche apportate dalla L. 36/2019 alla scriminante della legittima difesa, ex art. 52 c.p. Tuttavia, nell’ipotesi di introduzione di una nuova causa di giustificazione o di ampliamento della sfera della scriminante, deve applicarsi, il disposto dell’art. 2, comma 2, c.p.
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