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Il rischio di “recidiva personale” per la persona offesa determina l’obbligo di notifica previsto dall’art. 299, comma 3, c.p.p.: Corte di cassazione, Sez. II, sent. 23 aprile 2020, n. 12800 Pres. Cammino, Rel. Aielli

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 6, 2020
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • L’obbligo di notifica ex art. 299, comma 3, c.p.p. non include le vittime di tutti i delitti che si siano manifestati con atti di violenza, ma soltanto quelli in cui vi sia un rischio di “recidiva personale” in funzione del rapporto pregresso tra l’accusato e la persona offesa da cui derivi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsione o vittimizzazione secondaria. Solo quando sia rilevante per l’incolumità della vittima sarà giustificato l’allungamento dei tempi per la decisione de libertate.


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