L’obbligo di notifica ex art. 299, comma 3, c.p.p. non include le vittime di tutti i delitti che si siano manifestati con atti di violenza, ma soltanto quelli in cui vi sia un rischio di “recidiva personale” in funzione del rapporto pregresso tra l’accusato e la persona offesa da cui derivi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsione o vittimizzazione secondaria. Solo quando sia rilevante per l’incolumità della vittima sarà giustificato l’allungamento dei tempi per la decisione de libertate.
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