Il "valore" del patrimonio, quale oggetto della tutela approntata dal diritto penale, si delinea a partire dalle due anime dell'uso e della titolarita in cui si esprime, rispettivamente, l'interesse economico-sostanziale e l'interesse giuridico-formale al rapporto con i beni. Sebbene questo "valore" sia pienamente descritto solo dal complesso delle due componenti, nel sistema codicistico è netto· il primato della titolarita, la cui prevalenza sull'uso non è .stata scalfita neppure dal consolidarsi del nuovo ordine costituzionale. Oltretutto, questo primato sembra consolidarsi per effetto della smaterializzazione dei rapporti socio-economici, fenomeno che esalta le prerogative giuridiche legittimanti l'accesso alla ricchezza dematerilizzata e ridimensiona il significato del rapporto empirico con i beni. Tuttavia, questo processo svela anche l'inattualità del sistema vigente, incentrato sul presidio a beni materiali, a reprimere le aggressioni a tale ricchezza dematerializzata. In tal senso, la limitazione segnata dal ruolo della cosa nei delitti di aggressione unilaterale si pone all'origine di una tendenza allo spostamento del fulcro della tutela verso i delitti di aggressione con la cooperazione della vittima e specialmente verso i delitti di frode, sui quali si concentrano le aspettative di protezione della libertà di disporre delle componenti patrimoniali. Se le corti hanno mostrato di non indugiare, de iure condito, a scomporre il tipo della truffa per adattarlo ad una pluralita di scopi di tutela tra loro alternativi, la riflessione teorica ha il compito di interrogarsi sull'opportunità della separazione, de iure condendo, di una truffa (ancora) imperniata sull'aggressione all'integrita patrimoniale da una truffa fondata sull'offesa alla libertà di disposizione.
The "value" o f property, as the target o f the protection provided by criminal law, features two souls, namely use and ownership, which express the "economic interest" and the, "legal interest" in the relationship with goods, respectively. Although this "value" is fully described only by the union o f these two souls, the Italian criminal code gives clear priority to ownership, whose prevalence over use has not been affected even by the new constitutional system. Moreover, this preeminence seems to be consolidating in light o f the dematerialization o f socioeconomic relations, which phenomenon emphasizes the "legal interest" in accessing dematerialized goods and downgrades the significance of the empirical relation with them. Nevertheless, this process also reveals the inadequacy of the protection that is currently provided through property offences, which is still focused on attacks,on physical goods, to prevent attacks on intangible goods. The limitation marked by the role o f the "cosa" (i.e. a tangible good) in "unilateral" property offences is, indeed, at the origin o f the tendency to shift the focus of criminal law protection towards property offences "mediated" by the action of the victim and especially towards fraud offences, which are at the core of the expectations o fp rotection of the right of disposal. While Courts have not hesitated, de iure condito, to provide protection under the law to a wide range of interests by adapting the offence o f fraud, theoretical studies should investigate the appropriateness, de iure condendo, of splitting a fraud offence (still) centered on the elements of gaining 'and causing a loss from a fraud offence focused on the damage to. the right" of disposal.
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