Nella variegata strumentazione giuridica a disposizione nella galassia del c.d. abuso su minori si è inserito recentemente in modo diffuso un istituto canonico non previsto esplicitamente dalla normativa legislativa, ossia la c.d. sospensione amministrativa o sospensione non penale: con essa si intende la proibizione generalizzata dall’esercizio del ministero sacerdotale inflitta senza che il sacerdote sia riconosciuto responsabile penalmente di alcunché (cioè senza delitto e senza processo). Di fronte alla richiesta di giustizia rivolta alla Segnatura Apostolica dai sacerdoti colpiti dalla sospensione amministrativa, il Supremo Tribunale ha elaborato una giurisprudenza che assume come criterio fondamentale di legittimità amministrativa il principio della proporzione che deve essere osservato dall’autorità ecclesiastica perché il provvedimento amministrativo si mantenga nel suo ambito di ragionevolezza e non assuma contenuti e finalità proprie della sanzione penale.
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