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Resumen de Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivistare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio.

Caterina Iagnemma

  • italiano

    Stando alla legislazione penale vigente; parrebbe che la discrezionalità giudiziaria attenga solo alla fase sanzionatoria. La categoria in esame, nondimeno, assume rilievo anche nell'accertamento dei presupposti della responsabilità e in merito a molteplici scelte processuali: rivelando, in questi ultimi ambiti, una dimensione di carattere qualitativo.

    Il contributo riflette, dunque, sulla possibile introduzione di una disciplina che riporti alla luce del sole, garantendo il rispetto del principio di legalità, l'apprezzamento discrezionale giudiziario in tutti i casi nei quali, in vista dell'applicazione del diritto vigente, non si può fare a meno dell'attività valutativa posta in essere dal magistrato.

    Si evidenzia, tuttavia, come la dimensione qualitativa investa già oggi, e sia da valorizzarsi per il futuro, la stessa discrezionalità giudiziaria riguardante la fase sanzionatoria. Vengono pertanto tratteggiati i criteri di una possibile diversificazione delle pene principali orientata a individualizzare le modalità di risposta al reato: proponendo, fra l'altro, una rivisitazione del concetto di proporzionalità della pena, tradizionalmente inteso in senso aritmetico e, tuttavia, suscettibile di un'evoluzione nel senso di una complessiva 'congruità' delle conseguenze del reato rispetto al modello costituzionale di una prevenzione reintegratrice.

  • English

    According to the Italian criminal law, judicial discretion concerns only the criminal sanctioning system. Despite this, such discretion also occurs in establishing criminal liability and with respect to several procedural choices. These are the areas where judicial discretion shows its qualitative nature.

    This paper focuses on the possible introduction of a regulatory framework ensuring, in compliance with the rule of law, that in every situation judges conduct an assessment of the peculiarities of any given case. It is nonetheless important to note that the qualitative nature of such discretion characterizing the sentencing phase today will be emphasized in the future.

    The criteria for properly distinguishing criminal penalties and far individualizing sanctions are also outlined. Finally, a review of the concept of proportionality is provided: while it was traditionally used and seen from a purely arithmetical perspective, it is likely to evolve into the concept of 'congruity' of the punishment within the context of the so-called 'reintegrative approach' to prevention.


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