Con la sentenza n. 82 del 2019, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena, a norma dell’art. 444 c.p.p., relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruttoria e che forma oggetto di nuova contestazione.
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