1. Ridotta valenza ermeneutica del dettato letterale dell'art. 42 bis c.c. ai fini della qualificazione (o meno) della fattispecie come trasformazione.-2. Impostazione dell'indagine sul piano sistematico.-3. La nozione di trasformazione nell'evoluzione interpretativa conseguente alla riforma del diritto societario del 2003.-4- Necessità della qualificazione della vicenda come trasformazione, stante l'attuale disciplina del D.P.R. 361/2000 in materia di riconoscimento della personalità giuridica?-5. La questione del rapporto fra la disciplina del D.P.R. 361/2000 e la disciplina della trasformazione richiamata dall'art. 42 bis c.c. Impostazione della proposta interpretativa.-6. Il confronto fra discipline condotto sul piano della idoneità a tutelare gli interessi coinvolti nella vicenda organizzativa in esame.-7.Segue: Il confronto di discipline sul piano della tutela degli interessi del ceto creditorio.-8. Segue: in confronto di discipline rispetto alla responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.-9. Esito dell' indagine e affermazione della concorrenza fra disciplina del D.P.R. 361/2000 e disciplina della trasformazione e quindi affermazione della qualificazione della vicenda organizzativa in oggetto come trasformazione.-10. Inapplicabilità dell'art. 2500 novies c.c. alla trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta.
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