Il can. 1039 prescrive che tutti coloro che devono accedere a qualsiasi grado dell'ordine dovranno attendere agli esercizi spirituali, per alme no cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'ordinario. Di tale adempimento dovrà essere informato il vescovo ordinante prima di procedere all'ordinazione. I1 Codice del 1917 prescriveva la necessità degli esercizi spirituali prima di ricevere gli ordini maggiori al can. 1001. La prima attestazione di tale prassi si rileva in una disposizione di S. Carlo Borromeo per la diocesi di Milano. Gradualmente tale richiesta si è poi estesa per tutta la Chiesa. Nel contributo si affrontano alcune questioni interpretative riguardanti l'osservanza di tale disposizione e la ratio legis di tale norma.
Can. 1039 prescribes that all those who will be promoted to any degree of holy orders must make a spiritual retreat of at least five days, in the place and in the manner established by the ordinary. The ordaining bishop must be informed of the fulfilment of this requirement before proceeding to ordination. The 1917 Code prescribed the necessity of spiritual exercises before receiving the major orders in can. 1001. The first attestation of such practice is noted in a provision by Saint Charles Borromeo for the diocese of Milan. Gradually, this requirement was extended throughout the Church. The contribution will address some interpretative questions concerning the observance of this provision and the ratio legis of such a norm.
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