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Resumen de Verso una “tutela integrata” delle donne vittime di violenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: Sviluppi normativi e profili di criticità

Valeria Tevere

  • English

    In the multilevel system of protection of fundamental rights, the protection of women victims of violence, who are vulnerable persons, is based on the principle of non-discrimination laid down in EU law (Art. 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union). The protection of women victims of violence also falls within the scope of civil and criminal judicial cooperation policies of the Area of Freedom, Security and Justice (Article 3, para. 2 TEU). Of particular importance is the “integrated” system of protective measures, provided for by Regulation no. 606/2013 and Directive 2011/99/EU on the European protection order. Finally, Directive 2012/29/EU on victims of crime has provided the national legislators in the Member States with new procedural guarantees for victims of gender-based violence, who represent a category of particularly vulnerable subjects in the criminal proceedings. The paper highlights issues arising from the implementation of such European legislation. For example, European protection orders are not yet widely used in judicial practice and we do not yet have much information in this respect. Following the possible conclusion of the EU accession process to the Convention of Istanbul, it is hoped that a new, comprehensive, rather than fragmented regulatory framework to protect women victims of violence in the EU will be established.

  • italiano

    Nel sistema multilevel di tutela dei diritti fondamentali, la protezione delle donne vittime di violenza, che rappresentano dei soggetti vulnerabili, rinviene il suo fondamento nel principio di non discriminazione dell’ordinamento dell’Unione europea (art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). La tutela delle donne vittime di violenza rientra anche nell’ambito delle politiche di cooperazione giudiziaria civile e penale dello Spazio di libertà sicurezza e giustizia (art. 3, par. 2 TUE). Di particolare rilievo è il sistema “integrato” delle misure di protezione, previsto dal regolamento n. 606/2013 e dalla direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo. Infine la direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato ha fornito ai legislatori nazionali degli Stati membri nuove garanzie procedurali anche per le vittime di violenza di genere, che rappresentano una categoria di soggetti particolarmente vulnerabili nel processo penale. Il contributo lascia emergere una criticità sotto il profilo attuativo interno delle fonti europee. Ad esempio, non sono ancora nella prassi giudiziaria molto utilizzati gli ordini di protezione europei e non abbiamo ancora molte informazioni al riguardo. A seguito dell’eventuale conclusione del processo di adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Istanbul, si auspica si possa costituire un nuovo quadro normativo, organico e non frammentario, di protezione delle donne vittime di violenza nell’ordinamento dell’Unione


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