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L’inadeguatezza dei criteri utilizzati nella revisione delle circoscrizioni giudiziarie

  • Autores: Davide Carnevali
  • Localización: Archivio penale, ISSN 0004-0304, ISSN-e 2384-9479, Nº. 1, 2014
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • L’operazione di ridefinizione della competenza territoriale degli uffici giudiziari e il loro dimensionamento ha come scopo di migliorare l’efficienza dell’amministrazione dellagiustizia, la riduzione dei costi e la razionalizzazione del personale. L’intento esplicito della legge (l. 14 settembre 2011, n. 148) sembra essere il raggiungimento dell’efficienza, efficacia ed economicità solo attraverso la chiusura delle sedi giudiziarie, cioè tagliando le spese. L’Autore, più che la finalità, critica la metodologia approssimativa del riordino. Il Gruppo di studio incaricato dal Ministero della Giustizia di rendere operativa la legge delega sostiene che i criteri individuati per attuare la riforma, essendo previsioni di legge, sono “oggettivi ed omogenei”, e quindi idonei di per se a conseguire finalità di efficacia, efficienza ed economicità. I criteri, in realtà sono superficiali, scorretti nel metodo, generali e senza nessuna peculiarità, né per quanto riguarda il bacino d’utenza di un contesto territoriale (domanda di giustizia), né per quanto riguarda la struttura, il funzionamento e i costi dell’ufficio giudiziario (offerta di giustizia). La definizione della domanda di giustizia deve considerare: la dimensione demografica (caratteristiche, densità, abitudini della popolazione), la “situazione infrastrutturale”, e non solo “il numero degli abitanti” (inteso come residenti al Censimento 2001) e l’estensione territoriale, come si limita la legge. Per il criterio “caratteristiche della popolazione”, bisogna definire gli indicatori come ad esempio: numero di residenti, numero di abitanti non residenti, numero di immigrati residenti e non residenti, numero di studenti universitari fuori sede e numero di turisti. Non è stato preso in considerazione neppure alcun indicatore per ricostruire le caratteristiche dei fenomeni di criminalità organizzata, ovvero per analizzare la dimensione socio economica (lavoro, patrimonio, ricchezza ecc.) Per quanto riguardo l’offerta di giustizia, la legge misura la produttività di un ufficio basandosi sull’organico dei magistrati potenzialmente produttivi e sulle sopravvenienze totali, senza specificare i movimenti dei procedimenti (sopravvenuti, esauriti e pendenti) e senza fare alcun ceno sui “tempi di lavorazione”. Tutti questi, fattori la legge di riforma e il Gruppo di lavoro ministeriale non li considera per niente. E la distribuzione degli uffici giudiziari, ha veramente migliorato l’accesso e la qualità del “servizio giustizia”?


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