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L’incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare e l’irretroattività della norma penale

  • Autores: Adelmo Manna
  • Localización: Archivio penale, ISSN 0004-0304, ISSN-e 2384-9479, Nº. 1, 2014
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • Un’indagine circa la natura costituzionale dell’istituto dell’incandidabilità alla carica dei parlamentari non trova affermazioni espresse e dirette della giurisprudenza costituzionale e per questo motivo l’Autore argomenta in via induttiva, tenendo presente il dettato costituzionale, le pronunce della Consulta nel rispetto del principio della stretta interpretazione. La Corte costituzionale ha già ammesso l’incandidabilità per le rappresentanze elettive regionali e locali, anche se per i consiglieri regionali la Costituzione fa espressamente rinvio soltanto all’ineleggibilità e all’incompatibilità. L’incandidabilità alla carica parlamentare prevista dal d.lgs. n. 235 del 2012 costituisce una “particolarissima” forma di ineleggibilità, e impone che il cittadino non deve aver portato le condanne penali definitive previste dalla legge. Tale istituto introdotto per i parlamentari rientra nella disciplina legislativa relativa ai “requisiti di accesso alle cariche pubbliche” prevista dall’art. 51 Cost., ed è congruo con il regime giuridico previsto dalla Costituzione per la verifica esclusiva da parte delle Camere, circa la sussistenza di ogni aspetto che per legge può limitare, incidere o comprimere il diritto all’elettorato passivo. Allorché l’incandidabilità sarà applicata anche a sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore, ovvero concerne condotte delittuose avvenute prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, il risultato finale sarebbe la violazione del principio di irretroattività.


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