L’Autore esamina la risposta delle Sezioni unite, le quali hanno ribadito l’orientamento tradizionale e ancor’oggi maggioritario, secondo il quale la confisca di prevenzione, pur dopo le riforme degli anni 2008 e 2009, manterrebbe la propria natura di misura preventiva e “non sanzionatoria”, equiparabile alle misure di sicurezza e, dunque, rimarrebbe soggetta al regime di retroattività di cui all’art. 200 c.p. (cfr. art. 25, co. 3, Cost.), essendo sottratta alla garanzia di irretroattività di cui all’art. 2 c.p. (art. 25, co. 2, Cost.).
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