Dopo la sua sperimentazione in ambito minorile, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è esteso agli adulti e si richiama esplicitamente al modulo concettuale della mediazione. Non può eludersi, quindi, l’esigenza di verificare se l’impostazione generale del nuovo istituto sia compatibile con gli art. 13, 24 co. 2, 27 co. 2, 111 co. 2, 5, e 112 Cost. Salvo il profilo della modifica ex auctoritate delle originarie prescrizioni durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, le argomentazioni presentate riguardo a ciascun precetto costituzionale consentono di pervenire a una risposta positiva.
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