L’Autrice affronta il tema riguardante l’ammissibilità della testimonianza de relato, che definisce “una prova per sentito dire”. In particolare si sofferma sulla testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di P.G. sul contenuto delle conversazioni intercettate e sulle soluzioni interpretative a ciò inerenti. Analizza, dunque, i principali orientamenti giurisprudenziali che hanno escluso l’ammissibilità della deposizione testimoniale della P.G. sul contenuto delle conversazioni intercettate, sul presupposto che i dialoghi intercettati possono essere confluire nel materiale probatorio soltanto attraverso le trascrizioni o le registrazioni. Solo questi mezzi, infatti, garantiscono la genuinità della prova e il diritto di difesa, preservando anche il disposto dell’art. 62 c.p.p., poiché la testimonianza de auditu non sarà mai in grado di riprodurre fedelmente il contenuto delle intercettazioni.
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