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Resumen de Misure cautelari personali antecedenti allo svolgimento dell’istruzione dibattimentale e dubbi di legittimità costituzionale

Guido Pierro

  • Il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di costituzionalità per i gravi dubbi di legittimità dischiusi dall’ormai consolidata interpretazione che dell’art. 291 c.p.p. dà la Suprema Corte di Cassazione, lesiva dell’imparzialità dell’organo giudicante, precisamente del giudice del dibattimento, che, ai fini di decisioni in ordine a provvedimenti cautelari, conosca gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata che dà della norma di cui sopra il Giudice di Grosseto, per le decisioni de libertate sarebbe precluso al giudice del dibattimento l’utilizzo degli atti d’indagine; in caso contrario, la decisione sul merito risulterebbe pregiudicata dalla «naturale tendenza a confermare una decisone già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda». Le problematiche riscontrate dal Giudice di Grosseto sono, ad opinione dell’autore, tanto inedite quanto infondate e le posizioni assunte risultano essere contrastanti in toto con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale dei Supremi Giudici di legittimità.


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