Prendendo spunto dal singolare caso di un detenuto che si è visto negare dall’Amministrazione penitenziaria del proprio istituto la ricezione di riviste per adulti, diniego basato sull’assunto che da tali letture non possa discendere alcuna utilità didattica o rieducativa, l’Autore si sofferma sulla più ampia tematica riguardante il diritto del detenuto ad informarsi, sancito dall’art. 18, co. 6, ord. penit., speculare all’art. 21 Cost. Tale diritto è, d’altra parte, suscettibile di limitazioni, ma solo per le esigenze tassativamente indicate al co. 1 dell’art. 18-ter, ord. penit. Proprio in ragione della tassatività di tali ipotesi, osserva l’Autore, è necessario operare un rigoroso controllo ogniqualvolta si tratti di limitare il diritto del detenuto ad informarsi scegliendo liberamente le proprie letture, unico strumento effettivo per arginare l’alienazione provocata dalla detenzione, soprattutto quando questa è attuata in regime differenziato.
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