La sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis c.p., nonostante contenga un accertamento di responsabilità, non configura una condanna ai fini e per l’applicazione degli ordini di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, art. 31 e d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, che peraltro il giudice penale impartisce in modalità concorrente con l’autorità amministrativa. Pertanto, tali ordini sono del tutto incompatibili con la pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Questi ordini, infatti, sono qualificati come delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna, con la conseguenza che in mancanza della stessa, il relativo potere di disposizione rimane solo in capo all’autorità amministrativa, essendo precluso al giudice penale.
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