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Le misure coercitive nell’ambito del procedimento di estradizione passiva e riparazione per ingiusta detenzione: Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 19 settembre 2018, n. 52813 – pres. Izzo, rel. Dovere

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 3, 2019, págs. 639-646
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è ammissibile la domanda attinente alla privazione della libertà personale subita in relazione a procedura di estradizione per l’estero, sia quando si tratti di una delle ipotesi di cui rispettivamente agli artt. 715 e 716 c.p.p., sia quando si versi nell’ipotesi di cui all’art. 714 c.p.p. A seconda dei casi può trattarsi di ingiustizia cd. “sostanziale” (art. 314, comma 1, c.p.p.), rinvenibile quando non sussistevano le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione, o di ingiustizia cd. “formale” (art. 314, comma 2, c.p.p.) ed il riconoscimento del diritto presuppone comunque che non sia ravvisabile un comportamento doloso o gravemente colposo dell’istante, fattosi concausa dell’erroneo provvedimento coercitivo.


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