The Italian Act n. 3/2019 reformed the penal prescription, anticipating its blockage at the moment of the not irrevocable conviction. This new rule seemed to allow to the judges of the Appeal Courts and of the Supreme Court an indeterminate time to decide their cases, so contradicting the re-educational aim of the criminal punishment and the principle of the reasonable duration of every process. This work would to verify the legitimacy of these criticisms an to show some different means to the procedural acceleration
La l. n. 3 del 2019 ha riformato la disciplina relativa alla prescrizione del reato, anticipando il “blocco” della sua decorrenza al momento in cui è pronunciato un provvedimento di condanna, pur non ancora irrevocabile. Questa nuova soluzione normativa – che finisce per sottrarre i gradi delle impugnazioni ordinarie alla pendenza del meccanismo prescrizionale, così consentendo il loro protrarsi per un periodo indeterminato – è parsa a molti in contrasto con la funzione rieducativa della pena e col principio di «ragionevole durata» d’ogni processo. Il presente editoriale mira a verificare la fondatezza di tali censure ed a indicare opzioni alternative, per una più celere amministrazione della giustizia.
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