Il presente studio si propone il duplice scopo di verificare, da un lato, se ed entro quali limiti coloro i quali operano all’interno di persone giuridiche private inquadrabili, però, nella nozioni di Organismo di Diritto Pubblico e di Impresa Pubblica ( sulle cui definizioni in campo amministrativo ci si intrattiene nei limiti consentiti da una ricerca di natura penale) siano investiti delle qualifiche di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio; dall’altro, se queste “ nuove” tipologie di persone giuridiche emerse in ambito amministrativo siano o meno inquadrabili nella nozione di “ ente pubblico” accolta in sede penale. In particolare, l’Autore mira a dimostrare come le due questioni non si condizionino reciprocamente, nel senso che, una conto è l’accertamento dei connotati caratteristici di una pubblica funzione che dipende solo da criteri di valutazione “ sostanziali”; un altro è la sussumibilità di una struttura complessa nella nozione di “ ente pubblico” che, perlomeno in ambito penale, dovrebbe discendere solo da parametri di valutazione di tipo formale. L’Autore non manca di analizzare le due questioni gettando uno sguardo al nuovo Testo Unico in materia di partecipazione pubblica nelle società di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016
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