La c.d No Show Rule rappresenta la regola contrattuale inserita nelle condizioni generali di trasporto predisposta da tutte le compagnie di trasporto aereo che consente al vettore di annullare il biglietto di ritorno/sequenziale in caso di mancata fruizione della tratta di andata/precedente da parta del passeggero. La vicenda che ha caratterizzato tale clausola nell'esperienza italiana ed m particolare nelle pronunce della giurisprudenza nei provvedimenti dell’Autoritá garante della concorrenza e del mercero resi ai sensi dell’art. 27 cod. consumo, rappresenta puntualmente il processo evolutivo della disciplina di matrice europea di tutela dei diritti del consumatore; un doppio binario nel quale una disposizione contrattuale finisce per essere rilevante sotto due profili destinati ad incidere l’uno sull’'altro: a) quale clausola contrattuale; b) quale pratica commerciale. Sotto il primo profilo viene in gioco la legittimità sostanziale della clausola riguardata, quindi, nella sua dimensione statica: sotto il secondo profilo vengono in gioco le modalità applicative della medesima clausola (che di per sè sarebbe quindi legittima), prima, durante e dopo la stipulazione del contratto. In tale composito scenario sono emersi i criteri che, se rispettati, consentono alta clausola d1 conservare legittimità sotto entrambi i profili sopra evidenciati. Rimane tuttavia da risolvere il problema se l’eventuale diniego del vettore di consentire l’imbarco sul volo di ritorno o su quello sequenziale,in caso di no show del passeggero, concretizzi o meno una ipotesi di negato imbarco rilevante ai sensi del reg. CE 261/2004 e se il passeggero che si vede negare l’imbarco in tal caso. abbia diritto alle misure di assistenza ivi stabilite.
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