Antofagasta, Chile
This paper deals with the objective imputation for “improper omission”, focusing on those cases in which a harmful event of the same type of the caused (or not avoided) hic et nunc event would have possibly or probably occurred despite the adoption of a behaviour consistent with the expectation of “due diligence” – the so-called “duty of care”. This question frequently arises in medical malpractice jurisprudence (e.g., in cases of diagnostic errors and/or delays in treatment). The discussion considers some paradigmatic cases in order to examine the conceptual structure of the “typical negligent conduct” and the relevance of the hypothetical causal courses for the imputation judgment in which consists the verification of the normative “risk link” between the careless conduct and the harmful event. So, on this field, the author compares the theory of “avoidability” beyond any reasonable doubt and that of the mere “increase of risk”, in order to discuss and defend some arguments in favour of the “decrease of chances” criterion of objective imputation.
La questione oggetto del presente contributo concerne il criterio in base al quale la responsabilità per il mancato impedimento di un evento lesivo possa essere imputata al titolare della posizione di garanzia quando un pregiudizio del medesimo tipo si sarebbe possibilmente o probabilmente verificato nonostante l’adozione di un contegno conforme all’aspettativa di diligenza. Sul piano della giurisprudenza, detta questione si presenta con una certa frequenza soprattutto in materia di responsabilità medica (tipico è il caso dell’errore o del ritardo diagnostico). Lo studio prende le mosse dalla descrizione di alcuni casi paradigmatici al fine di esaminare le questioni dogmatiche rilevanti attinenti alla struttura del fatto tipico e alla rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel giudizio d’imputazione in cui si sostanzia il cd. “nesso di rischio”. Quindi, su questo piano, si ripropone il confronto fra la teoria della “evitabilità” e quella dell’“aumento del rischio” (sub-specie di “diminuzione di chances”), sostenendo l’opportunità, per le ragioni che saranno esposte, di riconsiderare l’adozione di questo secondo – solo apparentemente meno garantista – criterio ascrittivo.
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