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La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità della disciplina che subordina l'astensione del difensore alla volontà dell'imputato detenuto: Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 2018, n. 180 – Pres. Lattanzi; Rel. Amoroso

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 1, 2019, págs. 78-90
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • È costituzionalmente illegittimo l’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati adottato in data 4 aprile 2007 dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008, nel regolare, all’art. 4, comma 1, lett. b), l’astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato. Interferenza ravvisabile nella previsione secondo cui l’imputato sottoposto a custodia cautelare può richiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado l’astensione del suo difensore, con l’effetto di determinare, o meno, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini massimi (di fase) di custodia cautelare, con conseguente lesione della riserva di legge posta dall’art. 13, comma 5, Cost


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