Perusa, Italia
The constitutional Court decides the constitutional unlawfulness, in contrast to the arts. 3 and 24, secondo comma, Cost., of the art. 517 c.p.p., where it does not provide, in the case of new contestation of an aggravating circumstance, the defendant’s power to request the trial court the probation. Outdated the differentiation between “physiological” and “pathological” contestations, there are many not answered question marks.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., dell’art.
517 c.p.p., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Superata la distinzione tra contestazioni patologiche e fisiologiche, sono ancora molti gli interrogativi in sospeso
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