(Artt. 182, 186 L. Fall.; artt. 1490, 1497, 1977 c.c. ss.) La mancanza di qualità del patrimonio, promessa nel piano di concordato, integra ex art. 1497 c.c. una ipotesi di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza (Artt. 182, 186, 161, 2° comma, lett. e), 160, 4° comma L. Fall.; artt. 1490, 1497, 1977 c.c. ss.) Resta escluso che, nel concordato con cessione dei beni (in cui l’entità del soddisfacimento deriva dal risultato della liquidazione, sul quale non può esservi alcuna preventiva certezza), i creditori, i quali abbiano approvato la proposta, possano richiedere la risoluzione nell’ipotesi in cui la somma ricavata dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento dei loro crediti nella percentuale indicata (non potendosi configurare inadempimento rispetto ad un’obbligazione che il debitore non ha assunto)
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