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Sulla legittimazione attiva in ragione della natura giuridica previdenziale, non retributiva, dei versamenti dovuti alle forme pensionistiche complementari

  • Autores: Antonio Caiafa
  • Localización: Diritto fallimentare e delle società commerciali, ISSN 0391-5239, Vol. 93, Nº. 6, 2018, págs. 10-10
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • Il dato normativo posto dall’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005 nel regolamentare il finanziamento alla previdenza complementare e, rispettivamente, i relativi modi attraverso il versamento di contributi a ca­rico del datore di lavoro e del lavoratore, ovvero con il conferimento del TFR maturando, in ragione della natura giuridica previdenziale non retributiva dei versamenti dovuti alle forme pensionistiche complementari, esclude che il relativo credito possa godere del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e, per l’effetto, in assenza del nesso di correspettività tra contribuzione e prestazione lavorati­va, esclude la legittimazione attiva del lavoratore a pretendere il pagamento in suo favore dei contributi o del TFR maturando non versati.

      La diversa conclusione comporterebbe, difatti, che in caso di utile riparto si avrebbe l’apprensione definitiva della somma da parte del lavoratore, con l’ulteriore conseguenza di ottenere un risultato ulteriore, rispetto a quello previsto dalla legge, che non consente la monetizzazione, sicché, non essendo possibile realizzare il litisconsorzio nella verifica dello stato passivo, deve ritenersi esclusa la possibilità di emettere una pronuncia di ammissione del credito su richiesta di un soggetto in favore di un terzo, rimasto inerte, attesa la possibilità per il lavoratore di agire per il risarcimento del danno conseguito in ragione della lesione all’aspettativa della prestazione previdenziale individuale


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