(Art. 15 L. Fall.; art. 700 c.p.c.; art. 2409 c.c.) L’atipicità dei provvedimenti di cui all’art. 15, 8° comma, L. Fall. consente di adottare molteplici strumenti normativi mirati alla salvaguardia del patrimonio o del valore aziendale della società fallenda. L’esercizio provvisorio anticipato, analogo sotto il profilo esecutivo ai provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. e, in presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, alle misure cautelari d’urgenza ex art. 700 c.p.c., proprio in ragione delle modalità esecutive multiformi con le quali può essere disposto e del carattere anticipatorio degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, consente di avviare nella fase prefallimentare una gestione conservativa, di matrice giudiziaria, incidendo sulla dimensione oggettiva dell’attività d’impresa (attraverso la sospensione temporanea dei poteri di gestione degli amministratori) senza delegittimarne la titolarità
© 2001-2026 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados