Le norme di una costituzione servono per organizzare la vita sociale. Le norme di una costituzione sul processo penale servono per disciplinare uno dei principali mezzi con cui vengono tutelati i diritti: il processo penale, inteso come istituto, è lo strumento di accertamento della colpevolezza. Esiste per dar corpo alla funzione general preventiva della pena, la quale, se il processo fosse troppo spesso incapace di svolgere la funzione per la quale esiste, non sarebbe che una mera astrazione (la qual cosa implica che chi intende commettere reati, violando i più importanti diritti altrui, non avrebbe alcun freno per non farlo). La norma che prevede la presunzione di non colpevolezza, che è, ovviamente, una prescrizione, è logicamente inservibile per ogni attività di descrizione (quale è quella che deve compiere il giudice del singolo processo), mentre ha un ruolo fondamentale per stabilire quali regole del processo il legislatore può stabilire e quali l’interprete può creare, consentendo di porre in secondo piano le conseguenze negative che in sede di applicazione possono aversi, ben potendo, per dirla con Francesco Carrara, dalle «protezioni della innocenza» «talvolta cavare profitto ancora i colpevoli
The norms of a constitution are used to organize social life. The norms of a constitution concerning the criminal trial are used to regulate one of the main means by which rights are protected: the criminal trial is in fact the institution meant to ascertain the guilt of the defendant.
It exists to implement the general preventive function of the punishment, which, were the trial too often unable to fulfill its function, wouldn’t be anything but a mere abstraction (this means that those who intend to commit crimes, violating the most important rights of the others, would not be restrained). The norm providing for the presumption of innocence - which is, of course, a prescription- cannot be obviously used for any descriptive activity (as the one that must be carried out by each judge) but has a fundamental role to define which rules of the process the legislator can establish and which the interpreter can create, allowing to overshadow the negative consequences that may occur in their application, because, as Francesco Carrara said – from the protection of the innocence may sometimes benefit also the guilty
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