Nella formazione del libero convincimento, il giudice può ben considerare, in concorso di altre circostanze di indubbio segno accusatorio la portata significativa del silenzio mantenuto dall’imputato interrogato su circostanze in cui potrebbe fornire indicazioni di dati potenzialmente idonei a scagionarlo. Se è nella stessa dinamica del sistema processuale che l’imputato possa astenersi dal fornire risposte su fatti leggibili contra se ovvero fare dichiarazioni contrarie al vero e, ancora, negare la propria responsabilità anche contro l’evidenza, stante il principio nemo tenetur se detegere, al giudice non resta non di meno precluso valutare la condotta processuale del giudicando alla luce delle emergenze obiettive
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