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I cittadini europei inattivi e le condizioni per l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale in uno stato membro ospitante: Quale lezione dall’ordinamento usa?

    1. [1] University of Messina

      University of Messina

      Mesina, Italia

  • Localización: Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, ISSN-e 2532-2079, Nº. 3, 2018, págs. 44-86
  • Idioma: italiano
  • Títulos paralelos:
    • European union citizenship and access to national welfare systems for eu inactive citizens: Is there any lesson to be learnt from the us?
  • Enlaces
  • Resumen
    • English

      EU migrants’ access to social assistance appears still strongly and incrementally related to the duration of their residency in the host Member State. In the US legal order, the mere bona fide simple residence is sufficient for the access to social assistance at the same conditions of long-term residents. Article 24, paragraph 2, of Directive 38/2004, on the contrary, provides exactly a sort of “durational residency requirement”, which, although unconstitutional in the US, allows EU Member States to refuse access to social assistance to EU citizens according to their time spent in the host state. A simple residence requirement, whereby a mere residence registration would be sufficient to allow immediate access to social benefits, seems necessary also in the EU legal system, in accordance with the principle of non discrimination based on nationality and the principle of solidarity.

    • italiano

      L’accesso dei cittadini UE migranti all'assistenza sociale appare ancora in modo incrementale fortemente correlato alla durata della residenza nello Stato membro ospitante. Nell’ordinamento statunitense, la mera semplice residenza in buona fede si rivela sufficiente per l’accesso alle prestazioni sociali a parità di condizioni rispetto ai residenti di lungo periodo. L’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 38/2004, al contrario, fornisce esattamente una sorta di “requisito di residenza durevole”, che, dichiarato incostituzionale nell’ordinamento USA, consente invece agli Stati membri UE di rifiutare l'accesso all'assistenza sociale ai cittadini dell'UE in base al tempo trascorso nello Stato ospitante. La previsione di un semplice requisito di residenza, in base al quale una mera registrazione della stessa è sufficiente per consentire l’accesso immediato alle prestazioni sociali, si rende necessario anche nell’ordinamento UE, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità e del principio di solidarietà.


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