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Spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento della misura dell'indennità risarcitoria dovutagli

  • Autores: Livia Marcinkiewicz
  • Localización: Diritto fallimentare e delle società commerciali, ISSN 0391-5239, Vol. 93, Nº. 3-4, 2018, págs. 19-19
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • Qualora risulti l’interesse del lavoratore all’accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento, nel vigore del testo dell’art. 18, L. n. 300/1970, come novellato dal­l’art. 1, 42° comma, L. n. 92/2012, della misura dell’indennità risarcitoria dovutagli. Questo è il principio di diritto espresso con la recente sentenza 21 giugno 2018, n. 16443 dalla Corte di Cassazione, chiamata a risolvere la delicata questione del­l’individuazione del giudice della cognizione della domanda risarcitoria formulata dal lavoratore in base al nuovo regime di tutele introdotto dall’art. 1, 42° comma, L. n. 92/2012 (c.d. legge Fornero), che ha novellato il testo dell’art. 18, L. n. 300/1970. La questione è approdata alla Corte di Cassazione a seguito dell’impugnazione da parte del lavoratore della sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’improseguibilità delle domande di impugnazione del licenziamento disciplinare e di condanna reintegratoria e risarcitoria nei confronti di Ilva S.p.a., per effetto della dichiarazione del suo stato di insolvenza a seguito dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, affermava la Corte d’Appello, l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento deve essere demandato al Tribunale fallimentare essendo meramente propedeutico e strumentale alla domanda di pagamento delle indennità e dei danni reclamati. Nell’affrontare la delicata questione sottoposta al suo esame, la Corte di Cassazione ha dapprima richiamato il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, osservando che al primo spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, sia per effetto di azioni di mero accertamento sia di azioni costitutive, quali quella di impugnazione del licenziamento anche quando sia comprensiva della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro


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