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Resumen de Procedura di insolvenza transfrontaliera ex Regolamento CE n. 1346/2000 ed effetti sui giudizi pendenti

Antonio Carratta

  • Arriva all’esame della Corte di Giustizia europea la questione degli effetti che ha sui procedimenti pendenti la sopravvenuta apertura di una procedura di insolvenza transfrontaliera, di cui al Regolamento CE n. 1346/2000. In particolare, la questione dell’interpretazione dell’art. 15 di tale Regolamento, a tenore del quale «gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente». Si trattava di comprendere, quindi, se tale disposizione riguardi solo procedimenti pendenti aventi ad oggetto un diritto su un bene determinato del debitore coinvolto dalla procedura di insolvenza transfrontaliera o anche qualsiasi procedimento avente ad oggetto obbligazioni di natura pecuniaria. La conclusione della Corte europea, nell’impor­tante pronuncia che qui si segnala, è proprio in quest’ultimo senso. Secondo i giudici europei, infatti, «l’art. 15 del Regolamento n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere in­terpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore». Il principio affermato dalla Corte europea assume particolare rilevanza perché finisce per sottrarre il profilo delle conseguenze sui procedimenti giudiziari di cognizione pendenti al momento dell’apertura di una procedura di insolvenza transfrontaliera alla disciplina dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza transfrontaliera, così come prevede in termini generali l’art. 4 del Regolamento CE n. 1346/2000, e per sottoporlo alla disciplina dello Stato membro presso il quale il singolo procedimento è pendente, così come stabilisce in via del tutto eccezionale l’art. 15 del medesimo Regolamento


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