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Resumen de L'applicabilità del 508 c.p.c. alla procedura concorsuale

Lucia Lami

  • Il provvedimento reso dal Tribunale di Milano in sede collegiale affronta in modo organico, post riforma della legge fallimentare del D.Lgs. n. 6/2005, le problematiche relative all’applicabilità dell’istituto giuridico disciplinato dall’art. 508 c.p.c. quale forma di pagamento del prezzo (S. SATTA, Sub art. 508 c.p.c., in ID., Commentarioal codice di procedura civile, vol. III, Milano, 1965, p. 205) alle procedure concorsuali e con particolare riferimento alla procedura fallimentare. La giurisprudenza di legittimità anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 6/2005 riteneva pacificamente applicabile detta disposizione di legge anche alle procedure concorsuali. La Suprema Corte di Cassazione è pervenuta, poi, alle medesime conclusioni con la sentenza 27 maggio 1995, n. 5916 con la quale veniva confermato il prov­vedimento del giudice del merito, il quale, ritenuta la compatibilità degli artt. 508 e 585 c.p.c. con gli artt. 106 e 108 L. Fall., aveva consentito a che l’aggiudicatario di beni immobili del fallimento si assumesse il debito nei confronti del creditore ipotecario ammesso al passivo, restando correlativamente esonerato dall’obbligo del versamento del residuo prezzo, stante l’assenso del creditore stesso all’accollo. Tale orientamento veniva successivamente confermato con la sentenza della Suprema Corte 25 luglio 2002, n. 10909. Tuttavia, a seguito della riforma del 2005, si è aperto il dibattito, innanzitutto, sulla compatibilità della normativa codicistica con la normativa fallimentare. Tale riforma ha, inter alia, modificato l’art. 105 L. Fall. eliminando il rinvio alle norme del Codice di procedura civile relative al processo di esecuzione e lasciando, come unica fattispecie residuale di applicazione delle norme del Codice di procedura civile, solo l’ipotesi di cui all’art. 107, 2° comma, L. Fall. a tenore del quale “il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”. Pertanto, in quei casi ove nel programma di liquidazione non sia esplicitamente citato l’art. 107, 2° comma, L. Fall., tale normativa non troverebbe applicazione


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