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La costituzione del fondo patrimoniale è atto suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi dell´art. 64 L. Fall

  • Autores: Elena Depetris
  • Localización: Diritto fallimentare e delle società commerciali, ISSN 0391-5239, Vol. 93, Nº. 2, 2018, págs. 9-9
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • La Cassazione si pronuncia sull’esperibilità dell’azione revocatoria ex art. 64 L. Fall. nei confronti del negozio costitutivo di fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.). L’art. 64 L. Fall. stabilisce che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, con esclusione – tra gli altri – degli atti compiuti in adempimento di un dovere morale: la questione concerne la possibilità o meno di qualificare il fondo patrimoniale come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, conseguendone, nel primo caso, l’esclusione del rimedio revocatorio, nel secondo, l’esperibilità dell’azione a tutela della massa dei creditori fallimentari. La Cassazione, confermando le statuizioni dei giudici di merito, ribadisce il consolidato orientamento (cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 19029; Cass. 23 marzo 2005, n. 6267; Cass. 8 settembre 2004, n. 18065) secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge; essa configura, invece, un atto a titolo gratuito suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 64 L. Fall. A diverse conclusioni può giungersi nel caso in cui venga dimostrata l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione; ma la mera estensione del vincolo all’appartamento costituente abitazione familiare non vale a integrare la suddetta dimostrazione, specialmente nel caso in cui i figli della coppia siano già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali e l’atto riguardi non solo la casa familiare ma anche altri immobili


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