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L'operatività del nuovo privilegio generale per Iva di rivalsa e Cassa previdenza

  • Autores: Bruno Inzitari
  • Localización: Diritto fallimentare e delle società commerciali, ISSN 0391-5239, Vol. 93, Nº. 1, 2018, págs. 14-14
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • L’art. 1, 474° comma, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha modificato l’art. 2751 bis, n. 2), c.c., stabilendo che, oltre alle retribuzione dei professionisti, hanno privilegio generale sui mobili anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto. La disposizione di legge, non essendo previsto diversamente, è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, come stabilito dall’art. 19, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Sono immediatamente sorti problemi interpretativi circa l’efficacia temporale di tale novità normativa: se, ai fini del riconoscimento del privilegio generale del credito per Iva di rivalsa e Cassa previdenza, sia necessario fare riferimento al momento in cui il credito è sorto o, piuttosto, al momento in cui il credito viene fatto valere. In particolare, con riferimento al fallimento, si discute se il privilegio debba essere riconosciuto ai crediti sorti successivamente al 1° gennaio 2018 oppure ai crediti per cui la domanda di ammissione al passivo sia stata presentata successivamente a tale data, indipendentemente dal momento in cui tali crediti sono sorti. La soluzione interpretativa che sembra essere maggiormente seguita è quella che riconosce l’operatività del privilegio ai crediti sorti successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, vale a dire il 1° gennaio 2018. Diversamente, infatti, nel caso di procedimento di accertamento del passivo ancora aperto, con la possibilità di presentare domande tardive e ultratardive, si produrrebbe una disparità di trattamento fra i creditori della medesima procedura, derivante solo dal diverso momento di presentazione della domanda di ammissione al passivo


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