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Una ricerca sul diritto anticoil diritto di ripresa nella Spagna del 1794 93: il diritto di ripresa nella Spagna del 1799

  • Autores: Alberto Germanò
  • Localización: Rivista di diritto agrario, ISSN 0391-8696, Anno 97, Fasc. 1, 2018, págs. 93-100
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • italiano

      Nell’anno 1785 in Spagna venne introdotto un contributo straordinario sui canoni di affitto dei fondi rustici. I locatori non lo gradirono, sicché iniziarono a non consentire il tradizionale rinnovo dei contratti alla loro scadenza. Allora, con la cédula real dell’8 settembre 1794 il re di Spagna Carlo IV dette istruzioni a che i proprietari fossero tenuti egualmente all’imposta se non risultava che avessero ripreso il fondo rustico per coltivarlo personalmente.

      Il “diritto di ripresa”, disciplinato, da ultimo, dall’art. 42 della nostra legge 3 maggio 1982 n. 203 quale diritto di risolvere il contratto di affitto di fondi rustici ante tempus se si intendeva coltivarli personalmente, esisteva, dunque, già nel 1794 in Spagna, come diritto attribuito ai proprietari coltivatori diretti, i quali, solo se con tali modalità avessero esercitato l’attività agricola, non erano assoggettati al pagamento dell’imposta dopo avere “ripreso” il proprio fondo rustico dall’affittuario.

    • English

      In year 1785 in Spain an extraordinary money contribution was charged on the lessors of farms. The landlords did not like it and started to rescind the contracts on their expiry. Then, with his cédula real in the year 1794, the King of Spain, Charles the Fourth, provided how to solve these situations: the landlords were to pay the tax in case they did not recover the farm to till it personally.

      The “diritto di ripresa”, last regulated by sect. 42 of Italian Act of May 3rd 1982 n° 203 as right of the lessor to dissolve ante tempus the agricultural tenancy in case he wants to cultivate the land personally, was already existent in the year 1794 in Spain as a right recognized to the landlords who wanted to till their land directly and personally; only in this case the landlords, who recovered their land from the tenants, were aforesaid tax free.


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